Articolo 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

        1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».
        2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.